1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti con dichiarazione scritta inviata al governo della Confederazione Svizzera.
2. La denuncia della Convenzione ha effetto allo spirare dell’anno successivo a quello della denuncia.
1. Nach Ablauf von drei Jahren nach seinem In-Kraft-Treten kann dieses Übereinkommen jederzeit von jeder Vertragspartei durch eine an die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu richtende schriftliche Erklärung gekündigt werden.
2. Eine Kündigung wird mit Ablauf des auf die Kündigung folgenden Jahres wirksam.
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