0.812.121.2 Convenzione internazionale dell'oppio, del 23 gennaio 1912 (con Protocolli)

0.812.121.2 Internationales Opium-Abkommen vom 23. Januar 1912 (mit vier Prot.)

Art. 4

Gli Stati contraenti emaneranno dei regolamenti a norma dei quali gli invii di oppio greggio destinato all’esportazione dovranno portare un contrassegno che indichi il loro contenuto, sempreché il peso dell’invio sia superiore a cinque chilogrammi.

Art. 4

Die Vertragsmächte werden Verordnungen erlassen, nach denen jedes Paket, das zur Ausfuhr bestimmtes Rohopium enthält, in einer seinen Inhalt angebenden Weise gekennzeichnet sein muss, sofern die Sendung das Gewicht von 5 kg übersteigt.

 

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