0.812.121.2 Convenzione internazionale dell'oppio, del 23 gennaio 1912 (con Protocolli)

0.812.121.2 Internationales Opium-Abkommen vom 23. Januar 1912 (mit vier Prot.)

Art. 5

Gli Stati contraenti non permetteranno l’importazione e la esportazione dell’oppio greggio che a persone debitamente autorizzate.

Art. 5

Die Vertragsmächte werden nur gehörig ermächtigten Personen die Einfuhr und Ausfuhr von Rohopium gestatten.

 

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