0.812.121.2 Convenzione internazionale dell'oppio, del 23 gennaio 1912 (con Protocolli)

0.812.121.2 Internationales Opium-Abkommen vom 23. Januar 1912 (mit vier Prot.)

Art. 16

Il Governo chinese emanerà delle leggi sulla farmacia per i suoi cittadini, disciplinanti la vendita e la distribuzione della morfina, della cocaina, dei loro rispettivi sali e delle sostanze previste all’art. 14 della presente Convenzione, e porterà queste leggi a conoscenza dei Governi che hanno concluso Trattati con la China8, per il tramite dei loro rappresentanti diplomatici a Pechino. Gli Stati contraenti che hanno concluso Trattati con la China9 esamineranno queste leggi e, qualora le trovino accettabili, prenderanno i provvedimenti necessari affinché esse siano applicate ai loro cittadini residenti in China.

8 Questi Trattati sono stati abrogati. Per la Svizzera vedi lo scambio di note del 13 marzo 1946 concernente la rinuncia ai diritti di extraterritorialità in Cina (RS 0.142.112.491.1).

9 Questi Trattati sono stati abrogati. Per la Svizzera vedi lo scambio di note del 13 marzo 1946 concernente la rinuncia ai diritti di extraterritorialità in Cina (RS 0.142.112.491.1).

Art. 16

Die chinesische Regierung wird für ihre Staatsangehörigen pharmazeutische Gesetze erlassen, die den Verkauf und den Vertrieb von Morphin, Kokain, deren Salzen und den im Art. 14 dieses Abkommens erwähnten Stoffen regeln, und diese Gesetze den Regierungen der Mächte, die mit China im Vertragsverhältnis stehen8, durch Vermittlung ihrer diplomatischen Vertreter in Peking mitteilen. Die Vertragsmächte, die mit China im Vertragsverhältnisse stehen9, werden die Gesetze prüfen und, wenn sie sie annehmbar finden, die nötigen Schritte tun, um sie auf ihre in China ansässigen Staatsangehörigen in Anwendung zu bringen.

8 Alle diese Verträge wurden aufgehoben. Für die Schweiz siehe den Notenaustausch vom 13. März 1946 über den Verzicht auf die Exterritorialität in China (SR 0.142.112.491.1).

9 Alle diese Verträge wurden aufgehoben. Für die Schweiz siehe den Notenaustausch vom 13. März 1946 über den Verzicht auf die Exterritorialität in China (SR 0.142.112.491.1).

 

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