0.810.11 Protocollo del 22 luglio 1946 concernente l'Ufficio internazionale dell'Igiene Pubblica

0.810.11 Protokoll vom 22. Juli 1946 über das Internationale Sanitätsamt

Art. 5

Ogni Governo, Parte dell’Accordo del 1907 e non firmatario del presente Protocollo, potrà in ogni momento, accettare il presente protocollo inviando una dichiarazione di accettazione al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale informerà di questa accettazione tutti i Governi che hanno firmato ed accettato il presente Protocollo.

Art. 5

Jede Regierung, die dem Übereinkommen von 19078 beigetreten ist und dieses Protokoll nicht unterzeichnet, kann diesem Protokoll jederzeit durch Hinterlegung einer Annahmeurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen beitreten; dieser wird alle Regierungen, die das Protokoll unterzeichnet oder angenommen haben, von einem solchen Beitritt unterrichten.

8 BS 12 449

 

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