0.810.11 Protocollo del 22 luglio 1946 concernente l'Ufficio internazionale dell'Igiene Pubblica

0.810.11 Protokoll vom 22. Juli 1946 über das Internationale Sanitätsamt

Art. 6

I Governi possono diventare Parte del presente Protocollo mediante:

a)
La firma senza riserva di approvazione;
b)
La firma con riserva di approvazione, seguita da una accettazione;
c)
L’accettazione pura e semplice.

L’accettazione si farà depositando un istrumento ufficiale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 6

Die Regierungen können diesem Protokoll beitreten durch:

a.
Unterzeichnung ohne Vorbehalt der Genehmigung;
b.
Unterzeichnung unter Vorbehalt der Genehmigung mit nachheriger Annahme;
c.
einfache Annahme.

Die Annahme wird wirksam durch Hinterlegung einer offiziellen Urkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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