0.810.11 Protocollo del 22 luglio 1946 concernente l'Ufficio internazionale dell'Igiene Pubblica

0.810.11 Protokoll vom 22. Juli 1946 über das Internationale Sanitätsamt

Art. 4

Le Parti del presente Protocollo convengono inoltre che, qualora non tutte le Parti dell’Accordo del 1907 avessero acconsentito all’abrogazione dello stesso entro il 15 novembre 1949, dovranno, in applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo di cui si tratta, denunciare l’Accordo del 1907.

Art. 4

Die Parteien dieses Protokolls kommen ausserdem überein, dass sie, sofern nicht alle Parteien des Übereinkommens von 19076 bis zum 15. November 1949 dessen Ausserkraftsetzung zugestimmt haben, das Übereinkommen von 19077 gemäss dessen Art. 8 kündigen werden.

6 BS 12 449

7 BS 12 449

 

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