0.748.127.193.32 Accordo del 3 agosto 1950 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna

0.748.127.193.32 Vereinbarung vom 3. August 1950 über Luftverkehrslinien zwischen der Schweiz und Spanien

Art. 9

Ciascuna Parte contraente si riserva, di massima, il diritto di esercitare i suoi propri trasporti di cabotaggio.

Art. 9

Jeder Vertragsstaat behält sich grundsätzlich seine eigenen Kabotage-Beförderungen vor.

 

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