Jeder Vertragsstaat behält sich grundsätzlich seine eigenen Kabotage-Beförderungen vor.
Ciascuna Parte contraente si riserva, di massima, il diritto di esercitare i suoi propri trasporti di cabotaggio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.