0.748.127.193.32 Accordo del 3 agosto 1950 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna

0.748.127.193.32 Vereinbarung vom 3. August 1950 über Luftverkehrslinien zwischen der Schweiz und Spanien

Art. 10

Le amministrazioni postali dei due Stati regoleranno fra di loro l’utilizzazione delle linee per il trasporto d’invii postali.

Art. 10

Die Postverwaltungen beider Staaten regeln unter sich die Benützung von Linien für den Postverkehr.

 

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