Die Postverwaltungen beider Staaten regeln unter sich die Benützung von Linien für den Postverkehr.
Le amministrazioni postali dei due Stati regoleranno fra di loro l’utilizzazione delle linee per il trasporto d’invii postali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.