0.747.363.4 Convenzione internazionale del 1989 sull'assistenza, del 28 aprile 1989

0.747.363.4 Internationales Übereinkommen von 1989 über Bergung vom 28. April 1989

Art. 31 Denuncia

1.  La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato Parte in ogni momento successivo alla scadenza di un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di tale Stato.

2.  La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3.  La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.

Art. 31 Kündigung

1.  Dieses Übereinkommen kann von jedem Vertragsstaat nach Ablauf eines Jahres seit dem Zeitpunkt, in dem es für ihn in Kraft getreten ist, jederzeit gekündigt werden.

2.  Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Kündigungsurkunde beim Generalsekretär.

3.  Die Kündigung wird nach Ablauf eines Jahres oder eines in der Kündigungsurkunde genannten längeren Zeitabschnitts nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Generalsekretär wirksam.

 

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