0.747.305.412 Convenzione internazionale del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi del 1969 (con App. e All.)

0.747.305.412 Internationales Schiffsvermessungs-Übereinkommen von 1969 vom 23. Juni 1969 (mit Anlagen und Anhängen)

Art. 5 Cause di forza maggiore

1)  Alle navi che, in partenza per un qualsiasi viaggio, non risultino soggette alle disposizioni della presente Convenzione, non sarà fatto obbligo di ottemperativi in considerazione di una qualsiasi deviazione dalla rotta prevista, se la deviazione è da ascriversi a cattive condizioni atmosferiche o ad altra causa di forza maggiore.

2)  Nell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i Governi contraenti dovranno tener conto di qualsiasi deviazione di rotta o ritardo subito da una nave in considerazione di cattive condizioni atmosferiche o di qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Art. 5 Höhere Gewalt

1)  Unterliegt ein Schiff bei Antritt einer Reise nicht den Bestimmungen dieses Übereinkommens, so unterliegt es ihnen auch dann nicht, wenn es wegen Schlechtwetters oder sonstiger höherer Gewalt vom vorgesehenen Reiseweg abweicht.

2)  Bei der Anwendung dieses Übereinkommens werden die Vertragsregierungen die durch Schlechtwetter oder sonstige höhere Gewalt verursachten Abweichungen oder Verzögerungen eines Schiffes gebührend berücksichtigen.

 

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