0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 8 Protezione dei segnali della via navigabile

È proibito ormeggiarsi ai segnali della via navigabile, danneggiarli e renderli inadatti alla loro destinazione e funzione.

Qualora un natante abbia spostato o danneggiato un segnale o un impianto di segnalazione della via navigabile, il conduttore deve avvertirne senza indugio la polizia.

Lo stesso obbligo incombe ai conduttori che abbiano constatato eventuali guasti o danni ai segnali e agli impianti di segnalazione della via navigabile.

Art. 7 Borddokumente

Wird für ein Schiff ein Schiffsausweis verlangt oder ist ein ähnliches Dokument nötig, sind diese mitzuführen und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzuweisen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.