Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 7 Borddokumente

Wird für ein Schiff ein Schiffsausweis verlangt oder ist ein ähnliches Dokument nötig, sind diese mitzuführen und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzuweisen.

Art. 8 Protezione dei segnali della via navigabile

È proibito ormeggiarsi ai segnali della via navigabile, danneggiarli e renderli inadatti alla loro destinazione e funzione.

Qualora un natante abbia spostato o danneggiato un segnale o un impianto di segnalazione della via navigabile, il conduttore deve avvertirne senza indugio la polizia.

Lo stesso obbligo incombe ai conduttori che abbiano constatato eventuali guasti o danni ai segnali e agli impianti di segnalazione della via navigabile.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.