1. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti.
2. Qualsiasi emendamento al presente Accordo entrerà in vigore secondo le regole previste nel paragrafo 1 dell’articolo X del presente Accordo.
1. Dieses Abkommen kann jederzeit durch schriftliche Vereinbarung der Parteien geändert werden.
2. Jede Änderung tritt gemäss dem in Artikel X Absatz 1 vorgesehenen Verfahren in Kraft.
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