Prima di qualsiasi attività, i servizi competenti delle Parti contraenti si accordano in merito all’ordinamento del comando e ai pertinenti processi di funzionamento.
Die zuständigen Stellen der Parteien vereinbaren vor jeder Aktivität die Kommandoordnung und die zugehörigen Betriebsabläufe.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.