0.353.977.6 Trattato d'estradizione del 27 febbraio 1923 fra la Svizzera e la Repubblica dell'Uruguay

0.353.977.6 Auslieferungsvertrag vom 27. Februar 1923 zwischen der Schweiz und der Republik Uruguay

Art. 8

Le Parti contraenti convengono che qualora la pena da applicarsi all’individuo di cui è richiesta l’estradizione sia la pena di morte, l’estradizione non sarà accordata che a condizione che detta pena sia commutata in una pena privativa della libertà.

Art. 8

Die vertragschliessenden Teile sind übereingekommen, die Auslieferung einer Person, auf welche die Todesstrafe anwendbar ist, nur unter der Bedingung der Umwandlung dieser Strafe in eine Freiheitsstrafe zu gewähren.

 

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