0.353.977.6 Trattato d'estradizione del 27 febbraio 1923 fra la Svizzera e la Repubblica dell'Uruguay

0.353.977.6 Auslieferungsvertrag vom 27. Februar 1923 zwischen der Schweiz und der Republik Uruguay

Art. 7

L’estradizione non sarà concessa che alla condizione che la persona estradata non sia giudicata da un tribunale d’eccezione.

Art. 7

Die Auslieferung wird nur unter der Bedingung bewilligt, dass der Auszuliefernde nicht vor ein Ausnahmegericht gestellt werde.

 

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