0.311.51 Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete (con Protocollo)

0.311.51 Internationales Abkommen vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei (mit Prot.)

Art. 6

I paesi che ammettono il principio della recidiva internazionale riconoscono, nelle condizioni previste dalle loro rispettive legislazioni, come generatrici di una siffatta recidiva le condanne pronunciate all’estero in conseguenza di uno dei fatti indicati nell’articolo 3.

Art. 6

Länder, die grundsätzlich auch Auslandstaten für die Strafschärfung wegen Rückfalls berücksichtigen, sollen eine Verurteilung, die im Ausland wegen einer nach Artikel 3 strafbaren Handlung ausgesprochen ist, nach Massgabe ihrer inneren Gesetzgebung als rückfallbegründend anerkennen.

 

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