0.311.51 Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete (con Protocollo)

0.311.51 Internationales Abkommen vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei (mit Prot.)

Art. 7

Per quanto la costituzione delle parti civili sia ammessa dalla legislazione interna, le parti civili straniere, compresa eventualmente l’Alta Parte contraente la cui moneta è stata falsificata, devono poter esercitare tutti i diritti conferiti agli indigeni dalle leggi del paese dove il caso è giudicato.

Art. 7

Soweit die innere Gesetzgebung eines Landes dritten Personen eine Beteiligung am Strafverfahren gestattet, sollen ausländische Beteiligte, und zwar gegebenenfalls auch der vertragschliessende Teil, dessen Geld gefälscht oder verfälscht worden ist, alle Rechte ausüben können, die nach den Gesetzen des Landes, in dem der Fall abgeurteilt wird, den Inländern zustehen.

 

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