0.311.51 Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete (con Protocollo)

0.311.51 Internationales Abkommen vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei (mit Prot.)

Art. 5

Nell’applicazione delle disposizioni penali contro i fatti previsti dall’articolo 3 non è fatta distinzione tra moneta del paese e moneta estera; questa disposizione non può essere soggetta a nessuna condizione di reciprocità legale o convenzionale.4

4 Vedi l’art. 250 CP (RS 311.0).

Art. 5

In den Strafbestimmungen gegen die im Artikel 3 bezeichneten Handlungen soll zwischen inländischem und ausländischem Geld nicht unterschieden werden; diese Gleichstellung darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass gesetzlich oder vertraglich die Gegenseitigkeit gesichert ist.4

4 Siehe Art. 250 StGB (SR 311.0).

 

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