0.311.51 Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete (con Protocollo)

0.311.51 Internationales Abkommen vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei (mit Prot.)

Art. 4

Se i fatti previsti dall’articolo 3 sono commessi in differenti paesi essi devono essere considerati come singole infrazioni.

Art. 4

Werden die im Artikel 3 bezeichneten Handlungen in verschiedenen Ländern begangen, so soll jede von ihnen als selbständiges Verbrechen gelten.

 

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