0.311.51 Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete (con Protocollo)

0.311.51 Internationales Abkommen vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei (mit Prot.)

Art. 2

Per «moneta», nel senso della presente Convenzione, s’intende tanto la carta moneta, comprese le banconote, quanto la moneta metallica, che abbiano corso in virtù d’una legge.

Art. 2

«Geld» im Sinne dieses Abkommens sind Papiergeld einschliesslich der Banknoten und Metallgeld, soweit sie auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift im Umlauf sind.

 

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