0.311.51 Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete (con Protocollo)

0.311.51 Internationales Abkommen vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei (mit Prot.)

Art. 1

Le Alte Parti contraenti riconoscono che le norme contenute nella prima parte della presente Convenzione sono, nelle attuali circostanze, il mezzo più efficace per prevenire e punire i delitti per falsificazione di monete.

Art. 1

Die vertragschliessenden Teile erkennen an, dass die im Ersten Teil dieses Abkommens enthaltenen Vorschriften unter den derzeitigen Verhältnissen am besten geeignet sind, zur Verhütung und Bestrafung der Falschmünzereiverbrechen beizutragen.

 

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