0.311.51 Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete (con Protocollo)

0.311.51 Internationales Abkommen vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei (mit Prot.)

Art. 17

La partecipazione di una Alta Parte contraente alla presente Convenzione non deve essere interpretata come pregiudicante il suo atteggiamento di fronte al problema generale della competenza in materia di giurisdizione penale come questione di diritto internazionale.

Art. 17

Durch die Teilnahme an diesem Abkommen wird der grundsätzliche Standpunkt, den die vertragschliessenden Teile in der allgemeinen Frage des Geltungsbereichs der Strafgerichtsbarkeit als einer Frage des internationalen Rechts einnehmen, nicht berührt.

 

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