0.311.51 Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete (con Protocollo)

0.311.51 Internationales Abkommen vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei (mit Prot.)

Art. 18

La presente Convenzione non tocca il principio secondo il quale i fatti previsti dall’articolo 3 devono in ogni paese, senza che mai sia loro assicurata l’impunità, essere qualificati, perseguiti e giudicati conformemente alle norme generali della sua legislazione interna.

Art. 18

Dieses Abkommen lässt den Grundsatz unberührt, dass die im Artikel 3 bezeichneten strafbaren Handlungen, ohne dass sie an sich straflos gelassen werden dürfen, in jedem Land nach den allgemeinen Regeln der inneren Gesetzgebung gekennzeichnet, verfolgt und abgeurteilt werden.

 

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