0.311.51 Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la lotta contro la falsificazione delle monete (con Protocollo)

0.311.51 Internationales Abkommen vom 20. April 1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei (mit Prot.)

Art. 15

Nell’intento di assicurare, di perfezionare e di promuovere la diretta collaborazione internazionale in materia di prevenzione e di repressione della falsificazione delle monete, i rappresentanti degli uffici centrali delle Alte Parti contraenti devono tenere, di tanto in tanto, delle conferenze alle quali parteciperanno i rappresentanti delle banche di emissione e delle autorità centrali interessate. L’oggetto di una di queste conferenze potrà essere l’organizzazione ed il controllo di un ufficio centrale internazionale di informazioni.

Art. 15

Um die unmittelbare internationale Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bestrafung der Falschmünzerei sicherzustellen, zu verbessern und weiterzuentwickeln, sollen die Vertreter der Zentralstellen der vertragschliessenden Teile von Zeit zu Zeit unter Zuziehung von Vertretern der Ausgabebanken und der beteiligten Zentralbehörden zu gemeinsamen Tagungen zusammentreten. Die Einrichtung und der Aufgabenkreis einer internationalen zentralen Nachrichtenstelle kann den Gegenstand einer dieser Tagungen bilden.

 

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