Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 156 Abattage

1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.

2 L’abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.

3 Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.

Art. 155 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a.
gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente;
b.
gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque;
c.
tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA450;
d.
il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell’effettivo interessato;
e.
le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
b.
l’analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell’effettivo sono risultate negative.

3 La prima analisi sierologica del sangue e del latte di cui al capoverso 2 lettera b può essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l’abbattimento dell’ultimo animale sospetto o infetto.451

450 RS 916.441.22

451 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.