Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 155 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a.
gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente;
b.
gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque;
c.
tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA450;
d.
il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OESA oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell’effettivo interessato;
e.
le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
b.
l’analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell’effettivo sono risultate negative.

3 La prima analisi sierologica del sangue e del latte di cui al capoverso 2 lettera b può essere effettuata al più presto 90 giorni dopo l’abbattimento dell’ultimo animale sospetto o infetto.451

450 RS 916.441.22

451 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 156 Abattage

1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que le personnel chargé de l’abattage des animaux provenant de troupeaux contaminés soit renseigné sur les dangers de transmission de la maladie à l’homme.

2 L’abattage doit être effectué sous surveillance vétérinaire.

3 Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.