Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 71 Contribution pour l’exploitation de surfaces de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique

1 La contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique est versée par hectare dans les domaines suivants:

a.
dans l’arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l’art. 22, al. 2, OTerm111;
b.
dans la viticulture;
c.
dans la culture de petits fruits;
d.
dans la permaculture.

2 Aucune contribution n’est octroyée pour les surfaces pour lesquelles une contribution est versée en vertu de l’art. 66.

3 Seuls les produits phytosanitaires et les engrais admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique112 sont autorisés pour la culture.

4 Les exigences visées à l’al. 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives, sauf si l’exploitation se convertit à l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

5 La contribution pour une exploitation est octroyée au maximum pour huit ans.

Art. 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:

a.
colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione;
b.
colture speciali, esclusi il tabacco e le radici di cicoria;
c.
colture principali della rimanente superficie coltiva aperta.

2 Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:

a.111
le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate e i vigneti con biodiversità naturale;
b.
le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettera a;
c.
la fungicoltura;
d.
le colture protette tutto l’anno.

3 Sull’intera superficie si deve rinunciare all’impiego di erbicidi nella seguente maniera:

a.
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c:
1.
per coltura principale sull’insieme dell’azienda, e
2.
dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi;
b.
per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera b:
1.
per le colture perenni: sulla superficie per quattro anni consecutivi,
2.
per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture annuali di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali annuali: sulla superficie per un anno.

4 L’impiego di erbicidi è consentito:

a.
per le colture perenni: nel trattamento mirato con erbicidi fogliari direttamente ai piedi del ceppo o del tronco;
b.
per le colture di cui al capoverso 1, escluse colture perenni, barbabietole da zucchero e patate:
1.
nel trattamento pianta per pianta, e
2.
nel trattamento nelle file (trattamento in bande) dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie;
c.
per le barbabietole da zucchero:
1.
nel trattamento pianta per pianta, e
2.
nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie o dalla semina fino allo stadio della 4a foglia;
d.
per le patate:
1.
nel trattamento pianta per pianta,
2.
nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie, e
3.
per l’eliminazione di steli e fogliame.

111 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.