Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.4 Ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)

172.220.111.4 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)

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Art. 38 Responsabilité

1 L’OFPER est responsable de l’IGDP.

2 Les unités administratives sont responsables du traitement des données dans leur domaine; la responsabilité des départements quant à leurs centres de services spécialisés dans la gestion du personnel est réservée. Les services responsables veillent à ce que ces données soient exactes.

Art. 40 Contenuto

1 Il sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale contiene le seguenti categorie di dati degni di particolare attenzione:

a.
dati sullo stato di salute per quanto attiene al rapporto di lavoro, in particolare dati sulle assenze a seguito di malattia o infortunio;
b.
indicazioni sulle prestazioni e le competenze.

2 I dati per il sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale vengono ripresi dal SIGDP.29

3 I dati per la rilevazione delle presenze del personale vengono inoltre ripresi:

a.
dai sistemi d’informazione per l’esecuzione dei processi di supporto alle finanze e alla logistica conformemente agli articoli 42–47 dell’ordinanza del 5 aprile 200630 sulle finanze della Confederazione;
b.31
dal sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse conformemente agli articoli 179a–179f LSIM
c.32
...
d.
dal sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa conformemente agli articoli 72j–72jsexies OSIM;
e.
dal sistema d’informazione «Perizoll» conformemente all’allegato 7 dell’ordinanza del 23 agosto 201733 sul trattamento dei dati personali nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini34.

4 I dati contenuti nel sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale sono elencati nell’allegato 4.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617).

30 RS 611.01

31 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

32 Abrogata dall’all. n. 3 dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

33 RS 631.061

34 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.