Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

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Art. 24 Violations alléguées de la présente Convention

1. Lorsqu’une Partie constate une violation de la présente Convention, elle communique à la Partie de transmission la violation alléguée, les deux Parties s’efforçant de résoudre la difficulté sur la base des dispositions des articles 19, 25 et 26.

2. Si la violation alléguée présente un caractère manifeste, sérieux et grave, tel qu’elle soulève d’importants problèmes d’intérêt public et concerne les articles 7, paragraphes 1 ou 2, 12, 13, paragraphe 1, première phrase, 14 ou 15, paragraphes 1 ou 3, et si elle continue deux semaines après la communication, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause.

3. Dans tous les autres cas de violation alléguée, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 4, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause après huit mois à dater de la communication, lorsque la violation alléguée continue.

4. La suspension provisoire de la retransmission n’est pas admise lors de violations alléguées des articles 7, paragraphe 3, 8, 9 ou 10.

Art. 20 Comitato permanente

1. È costituito, ai sensi della presente Convenzione, un Comitato permanente.

2. Ogni Parte ha la possibilità di farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua
competenza, la Comunità europea34 esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari a quello dei suoi Stati membri che sono Parti nella presente Convenzione; la Comunità europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati membri interessati esercitino il loro, e viceversa.

3. Ogni Stato secondo l’articolo 29 paragrafo 1 che non partecipa alla presente Convenzione può farsi rappresentare al Comitato permanente da un osservatore.

4. Il Comitato permanente può, nel compimento della propria missione, ricorre ad esperti. Ha la possibilità di invitare, di sua iniziativa o su richiesta dell’organismo interessato, qualsiasi organismo nazionale o internazionale, governativo o non
governativo, tecnicamente qualificato nei settori contemplati dalla presente Convenzione, ad essere rappresentato da un osservatore durante una delle sue riunioni o parte di essa. ...35

5. Il Comitato permanente viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La sua prima riunione si svolge durante i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunisce poi quando un terzo delle Parti od il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ne presenta la richiesta, dietro iniziativa del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, conformemente alle
disposizioni dettate dall’articolo 23 paragrafo 2 oppure su richiesta di una o più Parti conformemente alle disposizioni degli articoli 21 comma c e 25 paragrafo 2.

6. La maggioranza delle Parti costituisce il quorum necessario per lo svolgimento di una riunione del Comitato permanente.

7.36  Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9bis paragrafo 3 lettera b e all’articolo 23 paragrafo 3, le decisioni del Comitato permanente vengono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

8. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno.

34 Nuovo termine giusta l’art. 33 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

35 Per. abrogato dall’art. 24 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, con effetto per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

36 Nuovo testo giusta l’art. 27 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.