Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

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Art. 25 Conciliation

1. En cas de difficulté dans l’application de la présente Convention, les parties concernées s’efforcent de parvenir à un règlement amiable.

2. Sauf si l’une des parties concernées s’y oppose, le Comité permanent peut examiner la question, en se tenant à la disposition des parties concernées, afin de parvenir dans les plus brefs délais à une solution satisfaisante et, le cas échéant, formuler un avis consultatif à ce sujet.

3. Chaque partie concernée s’engage à fournir au Comité permanent, dans les meilleurs délais, toutes les informations et facilités nécessaires pour l’accomplissement de ses fonctions en vertu du paragraphe précédent.

Art. 21 Funzioni del Comitato permanente

1. Il Comitato permanente è incaricato di controllare l’applicazione della presente Convenzione. Il Comitato può:

a.
fare raccomandazioni alle Parti riguardo all’applicazione della Convenzione;
b.
suggerire le modifiche alla Convenzione che potrebbero essere necessarie ed esaminare quelle che vengono proposte conformemente alle disposizioni dettate dall’articolo 23;
c.
esaminare, su richiesta di una o più Parti, ogni questione relativa all’interpretazione della Convenzione;
d.
facilitare per quanto è necessario la risoluzione amichevole di qualsiasi difficoltà che gli venga notificata conformemente alle disposizioni contemplate dall’articolo 25;
e.
formulare raccomandazioni al Comitato dei Ministri per invitare ad aderire alla Convenzione Stati non contemplati dall’articolo 29 paragrafo 1;
f.37
esprimere un parere sugli abusi del diritto in applicazione dell’articolo 24bis paragrafo 2 lettera c.

2.38  Inoltre il Comitato permanente:

a)
stabilisce le linee direttive giusta l’articolo 9bis paragrafo 3 lettera b al fine di evitare il sorgere di differenze tra l’applicazione delle regole contenute nella presente Convenzione relative all’accesso del pubblico agli avvenimenti di grande importanza e l’applicazione delle disposizioni corrispondenti del diritto comunitario;
b)
esprime un parere sulle misure adottate dalle Parti che hanno compilato una lista di avvenimenti, nazionali o internazionali, considerati di grande importanza per la società, conformemente all’articolo 9bis paragrafo 2;
c)
pubblica una volta all’anno una lista consolidata degli avvenimenti designati e delle misure giuridiche corrispondenti comunicati dalle Parti conformemente all’articolo 9bis paragrafo 2 lettera e.

37 Introdotta dall’art. 28 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

38 Introdotto dall’art. 28 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

 

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