Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.78 Postes et télécommunications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe)

0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.)

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Art. 11 Normes générales

1. Toute publicité doit être loyale et honnête.

2. La publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte aux intérêts des consommateurs.

3. La publicité destinée aux enfants ou faisant appel à des enfants doit éviter de porter préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilité particulière.

4. L’annonceur ne doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des émissions.

Art. 10 Obiettivi culturali

1.16 Ogni Parte trasmittente vigila, ogni volta che è possibile e tramite mezzi appropriati, affinché il radiotrasmettitore di sua competenza riservi alle opere audiovisive di origine europea una quota maggioritaria del tempo di trasmissione non dedicato alle informazioni, a manifestazioni sportive, a giochi, alla pubblicità, a servizi di teletext o alla televendita. Questa quota, tenuto conto delle responsabilità del radiotrasmettitore nei confronti del suo pubblico in materia di informazione, di educazione, di cultura e di svago, dovrà essere ottenuta progressivamente in base a criteri appropriati.

2. In caso di disaccordo tra una Parte ricevente ed una trasmittente sull’applicazione del paragrafo precedente, si può fare appello, a richiesta di una sola delle Parti, al Comitato permanente perché dia un parere consultivo sulla materia. Tale disaccordo non può venire sottoposto alla procedura di arbitrato prevista all’articolo 26.

3. Le Parti s’impegnano a ricercare in comune gli strumenti e le procedure più adatti per sostenere, senza discriminazione tra i radiotrasmettitori, l’attività e lo sviluppo della produzione europea, segnatamente nelle Parti con debole capacità di produzione audiovisiva o di area linguistica ristretta.

4.17 Le Parti si assicurano che il radiotrasmettitore che dipende da loro trasmetta opere cinematografiche solo dopo le scadenze convenute con gli aventi diritto.

16 Nuovo testo giusta l’art. 11 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

17 Nuovo testo giusta l’art. 12 del Prot. del 1° ott. 1998, approvato dall’AF il 23 giu. 2000, in vigore per la Svizzera dal 1° mar. 2002 (RU 2002 3130 3129; FF 2000 1157).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.