Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

0.192.110.978.47 Protocollo del 1o dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

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Art. 5 Fonds, devises et valeurs

L'Organisation peut recevoir et détenir des fonds, des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer pour toutes ses activités officielles. Elle peut avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour satisfaire ses obligations.

Art. 4 Esenzioni fiscali

1)  L’Organizzazione, le sue proprietà e i suoi redditi saranno esentati, nell’ambito delle sue attività ufficiali, da tutte le imposte nazionali dirette ed altre imposte che non siano normalmente incluse nel prezzo dei beni e servizi.

2)  Qualora l’Organizzazione, nell’ambito delle proprie attività ufficiali, acquisti beni o si avvalga di servizi di notevole importo, e qualora il prezzo di tali beni o servizi includa imposte o tasse, le Parti al Protocollo prenderanno, ove possibile, le misure appropriate per rimettere o rimborsare l’ammontare di tali imposte o tasse.

3)  I beni acquistati dall’Organizzazione nell’ambito delle sue attività ufficiali saranno esentati da ogni divieto o restrizione all’importazione o all’esportazione.

4)  Non saranno concesse esenzioni da imposte e tasse rappresentanti oneri per particolari servizi resi.

5)  Non saranno concesse esenzioni relativamente a beni acquistati da, o servizi forniti all’Organizzazione per il personale vantaggio dei membri della segreteria.

6)  I beni esentati in conformità del presente Art. non saranno trasferiti, dati in locazione o prestati, in maniera permanente o temporanea, né venduti, salvo che in conformità delle condizioni previste dalla Parte al Protocollo che ha concesso l’esenzione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.