1 If immediate total conversion involves unacceptably high risks, an organic holding growing vines, fruit, vegetables or ornamental plants may convert to organic production in stages. The entire holding must be fully converted within five years, with the exception of holdings referred to in Article 7 paragraph 1.
2 The certification body shall decide whether to authorise conversion in stages.47
3 In particular, the following conditions must be met:
4 If immediate total conversion of livestock production is not reasonable, the certification body may allow the holding to convert livestock farming in stages according to animal categories within three years.51
5 Parallel production of the following is not permitted:
47 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6083).
48 Amended by Annex 9 No 14 of the Direct Payments Ordinance of 23 Oct. 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 4145).
50 Amended by No I of the O of 23 Aug. 2000, in force since 1 Jan. 2001 (AS 2000 2491).
51 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6083).
52 Inserted by No I of the O of 23 Aug. 2000, in force since 1 Jan. 2001 (AS 2000 2491).
1 Se comporta rischi la cui assunzione da parte dell’azienda non può essere pretesa, la conversione immediata e completa di un’azienda che pratica la viticoltura, la frutticoltura, l’orticoltura o la coltura di piante ornamentali può essere effettuata per tappe. L’insieme dell’azienda deve essere completamente convertito entro cinque anni; sono fatte salve le aziende secondo l’articolo 7 capoverso 1.
2 L’ente di certificazione decide circa l’ammissibilità della conversione per tappe.47
3 In merito vanno rispettate le condizioni seguenti:
4 Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata della detenzione di animali da reddito, l’ente di certificazione può permettere all’azienda di convertire detta detenzione entro tre anni per tappe e secondo le categorie di animali.50
5 La produzione parallela è vietata nei casi seguenti:
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).
48 Nuovo testo giusta l’all. 9 n. 14 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).
51 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).
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