814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA)

Art. 53 Costs

1 If scientific investigations lead to the conclusion that it may be assumed with sufficient probability that there is a causal connection between damage to human beings, animals or the environment or impairments of biological diversity and the sustainable use thereof and the presence of pathogenic, alien or genetically modified organisms or their transgenic material, the licence holder shall bear the costs:

a.
of determining the damage, the impairment and the causal connection;
b.
of the prevention and remediation of the damage and the impairment.

2 The costs in accordance with paragraph 1 shall also be borne by persons who carry out experimental releases that are not subject to a licence or who place organisms not subject to a licence on the market, if it can be shown with sufficient probability that they have caused the damage.

Art. 53 Costi

1 Se, in seguito ad accertamenti scientifici, si può presumere con sufficiente probabilità che esista un rapporto di causalità tra i danni o i pregiudizi arrecati all’uomo, agli animali e all’ambiente, nonché alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile, e la presenza di organismi patogeni, alloctoni o geneticamente modificati oppure del loro materiale genetico transgenico, il titolare dell’autorizzazione deve farsi carico:

a.
dei costi dell’accertamento del danno, del pregiudizio e del loro rapporto di causalità;
b.
dei costi della protezione contro il danno e il pregiudizio, nonché della loro eliminazione.

2 I costi di cui al capoverso 1 sono a carico anche delle persone che effettuano emissioni sperimentali di organismi non soggette ad autorizzazione o che mettono in commercio organismi non soggetti ad autorizzazione, se può essere provato con sufficiente probabilità che hanno causato il danno.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.