814.91 Federal Act of 21 March 2003 on Non-Human Gene Technology (Gene Technology Act, GTA)

814.91 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG)

Art. 1 Purpose

1 The purpose of this Act is:

a.
to protect human beings, animals and the environment from abuses of gene technology;
b.
to serve the welfare of human beings, animals and the environment in the application of gene technology.

2 In particular, it shall:

a.
protect the health and safety of human beings, animals and the environment;
b.
conserve biological diversity and the fertility of the soil permanently;
c.
ensure respect for the dignity of living beings;
d.
enable freedom of choice for consumers;
e.
prevent product fraud;
f.
promote public information;
g.
take account of the significance of scientific research on gene technology for human beings, animals and the environment.

Art. 1 Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di:

a.
proteggere l’uomo, la fauna e l’ambiente dagli abusi dell’ingegneria genetica;
b.
servire al bene dell’uomo, della fauna e dell’ambiente nell’applicazione dell’ingegneria genetica.

2 In tale contesto, essa ha in particolare lo scopo di:

a.
proteggere la salute e la sicurezza dell’uomo, della fauna e dell’ambiente;
b.
assicurare durevolmente la diversità biologica e la fertilità del suolo;
c.
far rispettare la dignità della creatura;
d.
permettere la libertà di scelta dei consumatori;
e.
impedire inganni in relazione ai prodotti;
f.
promuovere l’informazione del pubblico;
g.
tenere conto dell’importanza che la ricerca scientifica nel settore dell’ingegneria genetica riveste per l’uomo, la fauna e l’ambiente.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.