814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Art. 4 Waste management plans

1 The cantons shall each draw up a waste management plan for their territory. It shall include in particular:

a.
measures to avoid waste;
b.
measures to recover waste;
c.
the number of facilities required to dispose of municipal waste and other types of waste that the cantons are responsible for disposing of;
d.
the landfill volume required and the locations of landfills (landfill plan);
e.
the required catchment areas;
f.9
the measures to use the energy content of the waste generated by its incineration.

2 The cantons shall work together on their waste management plans, in particular on the matters mentioned in paragraph 1 letters c–f and shall if necessary designate intercantonal planning regions for this purpose.10

3 They shall review their waste management plans every five years and amend them if necessary.

4 The cantons shall submit their waste management plans and the significant revisions thereof to the Federal Office for the Environment (FOEN).

9 Inserted by No I of the O of 23 Feb. 2022, in force since 1 April 2022 (AS 2022 161).

10 Amended by No I of the O of 23 Feb. 2022, in force since 1 April 2022 (AS 2022 161).

Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti

1 I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare:

a.
le misure per prevenire la formazione di rifiuti;
b.
le misure per riciclare i rifiuti;
c.
il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni;
d.
il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche);
e.
i comprensori di raccolta necessari;
f.9
le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico.

2 I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–f, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.10

3 Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti.

4 I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso.

9 Introdotta dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).

 

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