813.11 Ordinance of 5 June 2015 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Ordinance, ChemO)

813.11 Ordinanza del 5 giugno 2015 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Art. 24 Obligation to notify

1 Manufacturers of a new substance or their only representative must notify the new substance to the Notification Authority before placing it on the market for the first time:

a.
on its own;
b.
in a preparation; or
c.
in an object from which the new substance may be released under normal or reasonably foreseeable conditions of use.

2 If a new substance is contained in a polymer as a monomer or as another substance in the form of monomer units or chemically bound, paragraph 1 applies for the substance on its own.

3 The Notification Authority may require the notification of a substance contained in an object if it has reason to believe that the substance may be released when the object is used.

Art. 24 Obbligo di notifica

1 Il fabbricante di una nuova sostanza o il rappresentante esclusivo deve notificare la nuova sostanza all’organo di notifica prima che sia immessa sul mercato per la prima volta:

a.
in quanto tale;
b.
in un preparato; oppure
c.
in un oggetto dal quale la nuova sostanza è destinata a essere liberata in condizioni di impiego normali o ragionevolmente prevedibili.

2 Se una nuova sostanza è contenuta in un polimero, come monomero o altra sostanza in forma di unità monomeriche o di sostanza chimicamente legata, il capoverso 1 si applica alla sostanza in quanto tale.

3 L’organo di notifica può esigere la notifica di una nuova sostanza contenuta in un oggetto se ha motivo di ritenere che tale sostanza possa essere liberata al momento dell’impiego dell’oggetto.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.