812.219 Ordinance of 26 May 2022 on In Vitro Diagnostic Medical Devices (IvDO)

812.219 Ordinanza del 4 maggio 2022 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIv)

Art. 68 Additional measures

In addition to the measures stated in Article 66 paragraph 2, the competent authorities may institute the following measures in particular:
a.
They may require economic operators to issue the relevant information required to establish the ownership of websites, if the information concerned is connected with the subject of the investigation.
b.
They may request the removal of content from an online interface or the explicit display of a warning for users, provided there is no other option for eliminating a serious risk.
c.
If the request stated in letter b is ignored, they may instruct providers of information society services to restrict access to the online interface, for example by asking a third party to implement this measure.
d.
To protect public health, they may require a provider of information society services to discontinue its activities in Switzerland.

Art. 68 Misure supplementari

Oltre alle misure di cui all’articolo 66 capoverso 2, le autorità competenti possono adottare segnatamente le seguenti misure:

a.
possono richiedere agli operatori economici di fornire informazioni pertinenti, necessarie ai fini dell’accertamento della proprietà di siti Internet se le informazioni in questione sono in rapporto con l’oggetto dell’indagine;
b.
possono esigere l’eliminazione di contenuti da un’interfaccia utenti online o l’esplicita visualizzazione di un’avvertenza per gli utilizzatori laddove non vi siano altri mezzi per eliminare un rischio grave;
c.
qualora non sia stato dato seguito ad un’ingiunzione secondo la lettera b, possono dare istruzioni ai prestatori di servizi della società dell’informazione di limitare l’accesso all’interfaccia utenti online, anche incaricando un terzo di attuare questa misura.
d.
a tutela della salute pubblica, possono esigere da un fornitore di servizi della società dell’informazione che ponga fine alla sua attività in Svizzera.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.