812.214.31 Ordinance of 10 April 2019 on Integrity and Transparency in relation to Therapeutic Products (TPITO)

812.214.31 Ordinanza del 10 aprile 2019 concernente l'integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici (OITAT)

Art. 4 Support for research, teaching and infrastructure

Contributions that are permitted as support given to organisations for research, teaching and infrastructure in accordance with Article 55 paragraph 2 letter b TPA are contributions that:

a.
are not offered, promised or given to professional in person but to the organisation that employs the professional;
b.
are based on a written agreement which clearly states their intended purpose;
c.
are used exclusively for that intended purpose;
d.
are not subject to conditions or requirements that relate to the prescription, dispensing, use or purchase of certain prescription-only medicinal products;
e.
are credited to a specific account held by the organisation to which professionals do not have sole access; and
f.
are shown in the organisation’s accounts.

Art. 4 Contributi per la ricerca, l’insegnamento e l’infrastruttura

Sono ammessi come contributi a organizzazioni per la ricerca, l’insegnamento e l’infrastruttura secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera b LATer i contributi che:

a.
non sono offerti, promessi o accordati agli specialisti stessi, bensì all’organizzazione che impiega tali specialisti;
b.
si basano su una convenzione scritta dalla quale si evince l’utilizzo previsto;
c.
il loro utilizzo è vincolato esclusivamente a uno scopo;
d.
non sono vincolati a oneri o condizioni che concernono la prescrizione, la dispensazione, l’uso o l’acquisto di determinati medicamenti soggetti a prescrizione;
e.
sono trasferiti su un apposito conto dell’organizzazione al quale gli specialisti non hanno accesso esclusivo; e
f.
sono esposti nella contabilità dell’organizzazione.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.