732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

Art. 79 Services performed by the funds

1 In the event that the entitlement on the part of a contributing party should not suffice to cover the costs, the party concerned shall cover the remaining costs from its own financial resources.

2 In the event that the party concerned provides evidence that its own financial resources are insufficient, the Decommissioning Fund or Disposal Fund shall cover the remaining costs from its overall resources. This shall also apply in the case cited in Article 78 paragraph 4.

3 The Disposal Fund shall cover costs incurred by the Confederation in association with disposal requirements in accordance with Article 33 paragraph 1letter b, from the contributions that the contributing party has paid into the fund. In the event that these contributions should not suffice, the fund shall cover the remaining costs from its overall resources.

Art. 78 Pretese

1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare.

2 Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l’eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale.

3 Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi.

4 Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l’impianto non è ripreso da un’altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell’impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l’impiego di eventuali eccedenze.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.