455.163 FSVO Ordinance of 12 April 2010 on Laboratory Animal Husbandry, the Production of Genetically Modified Animals and Methods of Animal Experimentation (Animal Experimentation Ordinance)

455.163 Ordinanza dell'USAV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Art. 13 Recording strain in small rodents

(Art. 124 AWO)

1 The head of the laboratory animal facility is responsible for recording strain. In particular, he or she shall ensure that:

a.
the persons involved in monitoring genetically modified lines or lines that have a clinical pathological phenotype:
1.
have sufficient time to carry out and document the inspection in a manner that best ensures the welfare of the animals,
2.
maintain state-of-the-art knowledge in the field of recording strain,
3.
are immediately informed about new findings on clinical signs of strain in the lines to be assessed;
b.
the basic principles stated in Article 12 are adhered to.

2 The list of traits to be checked in accordance with Annex 4 shall be supplemented for each line with traits that can be expected or not excluded on the basis of the genetic modification.

3 Strain records and reproduction and mortality data shall be constantly evaluated and compared with existing data on animals with the same genetic background.

Art. 13 Esecuzione del rilevamento dell’aggravio nel caso di piccoli roditori

(art. 124 OPAn)

1 La responsabilità del rilevamento dell’aggravio nel caso di piccoli roditori spetta al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. In particolare egli si accerta che:

a.
le persone incaricate della sorveglianza delle linee geneticamente modificate o con mutazioni patologiche:
1.
dispongano del tempo necessario per svolgere i controlli in modo rispettoso degli animali e attendibile, nonché per allestire la relativa documentazione;
2.
siano costantemente aggiornate secondo lo stato delle conoscenze nell’ambito del rilevamento dell’aggravio;
3.
siano immediatamente informati sulle nuove conoscenze acquisite nell’ambito dell’aggravio delle linee da valutare.
b.
i principi di cui all’articolo 12 siano rispettati.

2 L’elenco delle caratteristiche da controllare secondo l’allegato 4 dev’essere completato, per ogni linea, con parametri che, a causa della modifica genetica, sono prevedibili o non possono essere esclusi.

3 I dati ottenuti dal rilevamento dell’aggravio, nonché i dati sulla riproduzione e sulla mortalità devono essere costantemente valutati e confrontati con i dati disponibili concernenti animali con un patrimonio genetico analogo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.