455.163 FSVO Ordinance of 12 April 2010 on Laboratory Animal Husbandry, the Production of Genetically Modified Animals and Methods of Animal Experimentation (Animal Experimentation Ordinance)

455.163 Ordinanza dell'USAV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Art. 14 Recording strain in new or insufficiently characterised lines of small rodents

(Art. 124 AWO)

1 New or insufficiently characterised lines of genetically modified small rodents shall be inspected for traits in accordance with Annex 4 while changing cages and observed at least once in between cage changes.

2 Newborn animals shall be inspected for traits in accordance with Annex 4 within the first five days and thereafter checked and observed at intervals as defined in paragraph 1 until they are weaned.

3 During the first three generations, all animals shall be checked and observed as stipulated in paragraphs 1 and 2.

4 If a total of 100 animals from at least three generations have been checked and no signs of strain have been detected, the line is deemed to be free of clinical pathological phenotype.

Art. 14 Rilevamento dell’aggravio nel caso di linee di piccoli roditori nuove o non sufficientemente caratterizzate


(art. 124 OPAn)

1 Se sono trasferite in altre gabbie, le linee di piccoli roditori geneticamente modificati nuove o non sufficientemente caratterizzate devono essere controllate dal profilo dei parametri di cui all’allegato 4 e osservate almeno una volta tra un trasferimento e l’altro.

2 Gli animali neonati devono essere controllati dal profilo dei parametri secondo l’allegato 4 entro i primi cinque giorni dalla nascita e, successivamente, devono essere controllati e osservati fino allo svezzamento con la frequenza di cui al capoverso 1.

3 Tutti gli animali delle prime tre generazioni devono essere controllati e osservati secondo i capoversi 1 e 2.

4 La linea è considerata priva di mutazioni patologiche se sono stati controllati complessivamente 100 animali di almeno tre generazioni e da tali controlli non è risultato alcun aggravio.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.