455.163 FSVO Ordinance of 12 April 2010 on Laboratory Animal Husbandry, the Production of Genetically Modified Animals and Methods of Animal Experimentation (Animal Experimentation Ordinance)

455.163 Ordinanza dell'USAV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Art. 12 Basic principles of recording strain in small rodents

(Art. 124 AWO)

1 The recording of strain in small rodents must be documented. The following data must be entered:

a.
results of inspections in accordance with Annex 4;
b.
time and date of inspections and person carrying out inspections.

2 The frequency of inspections and the traits to be observed shall be constantly adjusted based on new findings from monitoring or from animal experiments.

3 Measures for reducing strain and criteria for euthanasia must be implemented immediately. The implementation must be documented.

Art. 12 Principi del rilevamento dell’aggravio nel caso di piccoli roditori

(art. 124 OPAn)

1 Il rilevamento dell’aggravio nel caso di piccoli roditori dev’essere documentato. Vanno indicati:

a.
i risultati dei controlli di cui all’allegato 4;
b.
l’ora e la data dei controlli, nonché il nome della persona che li ha effettuati.

2 La frequenza dei controlli e i parametri da osservare devono essere costantemente aggiornati alla luce dei dati più recenti ottenuti mediante la sorveglianza o la sperimentazione.

3 Le misure che riducono l’aggravio e i criteri di interruzione devono essere applicati senza indugio. La loro applicazione dev’essere documentata.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.