455.163 FSVO Ordinance of 12 April 2010 on Laboratory Animal Husbandry, the Production of Genetically Modified Animals and Methods of Animal Experimentation (Animal Experimentation Ordinance)

455.163 Ordinanza dell'USAV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Art. 11 Phenotyping

(Art. 124 AWO)

In the production and breeding of animal lines or strains, the killing of animals for anatomical or pathological purposes and investigations such as behavioural studies with mild strain or blood sampling are permitted provided they serve to characterise the animal lines and strains. The studies shall be performed in a manner that best ensures the well-being of the animals.

Art. 11 Fenotipizzazione

(art. 124 OPAn)

Nell’ambito della produzione e dell’allevamento di linee o ceppi animali, l’uccisione di animali a scopo di esami anatomici e patologici, nonché gli esami quali i test comportamentali che comportano un aggravio lieve e prelievi di sangue sono ammessi purché finalizzati alla descrizione delle caratteristiche delle linee o dei ceppi animali. Gli esami devono essere svolti nel rispetto degli animali.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.