251.4 Ordinance of 17 June 1996 on the Control of Concentrations of Undertakings (Merger Control Ordinance, MCO)

251.4 Ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese

Art. 5 Turnover of an undertaking concerned

1 The turnover of an undertaking concerned shall consist of the turnover from its own business activities and the turnover of:

a.
the undertakings in which it owns more than one half of the capital or holds more than one half of the voting rights or in which it is entitled to appoint more than half of the members of the bodies legally representing the undertaking or in which it otherwise has the right to manage the undertaking's affairs (subsidiaries);
b.
the undertakings which alone or jointly have the rights or powers listed under letter a (parent companies);
c.
the undertakings in which an undertaking under letter b has the rights or powers listed under letter a (sister companies);
d.
the undertakings over which two or more undertakings listed in this paragraph jointly have the rights or powers listed under letter a (joint venture companies).

2 In calculating the total turnover of an undertaking concerned, the turnover from business activities between the undertakings mentioned in paragraph 1 shall not be taken into account.

3 The turnover of a joint venture that is jointly controlled by the undertakings concerned shall be apportioned among those undertakings in equal parts. Paragraph 2 applies by analogy.

Art. 5 Cifra d’affari di un’impresa partecipante

1 La cifra d’affari di un’impresa partecipante è costituita dalle cifre d’affari ricavate dalle proprie attività e dalle cifre d’affari:

a.
delle imprese nelle quali essa detiene più della metà del capitale o dei diritti di voto, o dispone della facoltà di eleggere più della metà dei membri degli organi chiamati a rappresentare legalmente l’impresa, o ancora, in altro modo, del diritto di dirigere gli affari dell’impresa (filiali);
b.
delle imprese che, singolarmente o in comune, vi dispongono dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lettera a (imprese madri);
c.
delle imprese nelle quali un’impresa ai sensi della lettera b dispone dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lettera a (impresa affiliata);
d.
delle imprese nelle quali più imprese menzionate nel presente capoverso dispongono in comune dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lettera a (imprese comuni).

2 Nel calcolo della cifra d’affari complessiva di un’impresa partecipante non è tenuto conto delle cifre d’affari risultanti da transazioni fra le imprese menzionate nel capoverso 1.

3 Le cifre d’affari di un’impresa comune controllata congiuntamente dalle imprese partecipanti sono attribuite in parti uguali a queste ultime. Il capoverso 2 si applica per analogia.

 

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