220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 964l C. Reporting

1 The supreme management or governing body shall prepare a report each year on compliance with the due diligence obligations.

2 The report shall be prepared in a national language or in English.

3 The supreme management or governing body shall ensure that the report:

1.
is published online within six months of the end of the financial year;
2.
remains publicly accessible for at least ten years.

4 Article 958f applies by analogy to keeping and retaining the reports.

5 Undertakings that offer products and services from undertakings that have prepared a report are not themselves required to prepare a report for those products and services.

Art. 964k B. Obblighi di diligenza

1 Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:

1.
la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
2.
la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
3.
un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.

2 Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.

3 L’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.